sabato 4 febbraio 2012

di Gianluca Tommasone

L'eliminazione silenziosa dei referendum

I problemi di oggi? Già risolti 20 anni fa con l'istituto referendario.

L'eliminazione silenziosa dei referendum.
In questi giorni si sta parlando molto di due questioni molto importanti: il finanziamento pubblico dei partiti e la responsabilità civile dei magistrati. Due argomenti che ormai impazzano nel web, sui giornali e nei servizi televisivi: la gente si indigna davanti allo strapotere delle casta dei politici, che usufruisce di una quantità enorme di soldi pubblici per arricchire le casse dei partiti;  discute su quale sia il metodo migliore per far procedere in modo limpido un processo e se è giusto che un magistrato paghi per la propria incompetenza. Ma tutto questo sembra una sorta di déjà vu: qualcosa di già visto, già sentito, ma soprattutto già risolto con il miglior metodo che una democrazia possa avere, il referendum.
8 e 9 novembre 1987: uno dei cinque quesiti del referendum fu proprio la responsabilità civile dei giudici. Raggiunto il quorum, l'80,2% dei votanti fu favorevole all'abrogazione delle norme che limitavano la responsabilità civile dei giudici.
18 e 19 aprile 1993: uno dei nove quesiti proposti fu per l'abrogazione del finanziamento pubblico dei partiti. Raggiunto anche qui il quorum, ben il 90,3% votò contro il finanziamento pubblico ( di questi 9 quesiti, fu quello con la più alta votazione a favore dell'abrogazione).
Quindi sembra strano che nel 2012, si senta parlare ancora di questi argomenti; come è possibile che la popolazione si sia già pronunciata e nonostante tutto il problema non sia ancora stato risolto? è semplice: il referendum è un potere che è stato eluso dalla classe politica e dai poteri forti dello Stato; è il potere nelle mani del popolo indesiderato dalla maggior parte dei partiti politici. Fin dalla nascita della Repubblica italiana,  la classe dirigente ha cercato di contrastare questo potere che, per loro, può diventare una vera spina nel fianco. Infatti,  nonostante l'istituto referendario fosse già inserito nella nostra Costituzione nel 1948, bisognerà aspettare il 1970 per poter usufruire di questo potere così importante. I grossi partiti di quel tempo, come la DC o il partito comunista erano restii a far attuare l'articolo 75 Cost. (quello riguardante l'attuazione del referendum), poiché non volevano rinunciare al loro dominiosulla legislazione. Nonostante la DC e il partico comunista siano usciti di scena, questa tendenza ad sminuire il referendum vige ancora, segno che l'intenzione fraudolenta non abbia un colore ma sia una tendenza politica.
Ma la cosa importante da chiedersi oggi è: come hanno fatto ad eludere una decisione così vincolante come il referendum? questo può succedere attraverso l'emanazione di nuove leggi che sviano  il quesito referendario, simili a quelle abrogate, ma non del tutto identiche.  Infatti nel 1987, dopo il referendum sulla responsabilità civile, il parlamento emanò la legge n.117 detta anche legge Vassalli: questa legge eludeva intenzionalmente la volontà espressa dalla sovranità popolare, poiché è stato accordato che la responsabilità civile poteva essere attuata solamente per i casi di dolo e colpa grave e non nel caso di una mancata o scorretta applicazione della legge;  inoltre tale responsabilità sarebbe ricaduta sullo Stato e non sui giudici veri e propri.  Invece nel 1993, dopo il quesito sui finanziamento pubblici dei partiti, il parlamento decise di “aggiornare”, con la legge n. 515, la questione dei finanziamenti pubblici ridefinendoli “rimborso per le spese elettorali, sviando così, nuovamente una decisione popolare. Qui sotto si propone la parte di legge n.515 sottolineando quante volte viene adoperata la parola rimborso.
Legge n. 515/9. Contributo per le spese elettorali.
1. Il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito, in relazione alle spese elettorali sostenute per i candidati nella campagna per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai partiti o movimenti, alle liste o ai gruppi di candidati. Ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al rimborso, i candidati nei collegi uninominali per la elezione della Camera dei deputati che risultino collegati con più liste debbono dichiarare, all'atto della candidatura, a quale delle liste si collegano per il rimborso delle spese elettorali. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto due fondi relativi, rispettivamente, alle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. L'ammontare di ciascuno dei due fondi è pari, in occasione delle prime elezioni politiche che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla metà della somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 1.600 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale.
2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.
3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in àmbito nazionale. Il
verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che
abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partitie movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.
Ora nasce la domanda spontanea: chi controlla che i quesiti referendari vengano rispettati dal parlamento? E perché vedendo questa colossale presa in giro nei confronti di noi cittadini questo organo non ha abolito tali leggi? è la Corte costituzionale che deve controllare se una nuova legge rispetti o meno gli esiti del referendum popolare e sicuramente, nei referendum sopracitati, tale controllo è venuto meno. Il problema però resta, l'adozione e gli effetti di un referendum sono ancora poco chiari e insoluti: nonostante il Parlamento sia vincolato dall'esito abrogativo del referendum, pare che questo sia solo impossibilitato a disciplinare in maniera IDENTICA tale materia abrogata, ma nulla gli vieta di proporre una legge “simile” che eluda totalmente il voto popolare. Pare sempre più logico che la nostra classe dirigente e i poteri forti dello Stato  usino falle e punti oscuri delle leggi in difesa dei propri privilegi.
Ora voi vi chiederete: queste azioni meschine sono state  attuate vent'anni fa, la classe dirigente è cambiata, ora il referendum è più vincolante… sicuri? vogliamo parlare di come non venga rispettato il quesito sull'acqua pubblica? Quello che serve è una nuova legge che sia più chiara verso l'attuazione dei referendum; il problema è che le leggi, per la maggior parte delle volte, sono proposte dai deputati o dal governo…è quindi logico che l' intenzione di dare più potere legislativo al popolo non sia all'ordine del giorno.

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